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Definizione agevolata irregolarità formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023

Nel corposo pacchetto delle definizioni agevolate previste dalla Legge di Bilancio 2023, tra rottamazioni, stralcio delle cartelle e definizione degli avvisi bonari, merita sicuramente un approndimento la definizione agevolata delle irregolarità formali. Infatti, entro il prossimo 31 marzo 2023 bisogna versare la prima rata, per definire le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022. La sanatoria è piuttosto semplice: bisogna versare l’importo di 200 euro (anche in due rate) per ogni periodo d’imposta al quale le violazioni si riferiscono. In realtà, non è semplice individuare le irregolarità che rientrano nel perimetro della definizione agevolata, poiché il legislatore spesso si contraddice nella redazione delle norme e nell’emanazione di risoluzione delle Agenzie e degli Enti. Bisogna ricordare che la norma in parola, è contenuta nella legge di bilancio 2023 (art.1, commi da 166 a 173 Legge n. 197/2022) e ricalca la regolarizzazione disposta D.L. n. 119/2018 (art. 9, commi da 1 a 8). Proviamo a sintetizzare gli aspetti da considerare e le modalità operative per utilizzare la sanatoria, servendoci anche dei più recenti chiarimenti che sono stati diffusi dall’Agenzia delle Entrate, in particolare con la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate N. 6 del 14 febbraio 2023.

Quali sono le irregolarità che rientrano nella sanatoria?

La regola generale è quella di identificare tutte quelle violazioni che, non rilevando sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento di imposte, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie entro certi limiti (minimi e massimi stabiliti dalla legge) oppure in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. Risulta utile a tal proposito, riportate l’elenco contenuto nella circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate (ancorché lo stesso, come dice la circolare stessa, e da considera non esaustivo ma soltanto a titolo esemplificativo. Ad esempio, rientrano tra le violazioni definibili:

– la presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero l’errata indicazione o l’incompletezza dei dati relativi al contribuente;

– l’omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, degli elenchi Intrastat, dei dati al STS e la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

– l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui la violazione non abbia prodotto effetti sull’imposta complessivamente dovuta;

– l’omessa restituzione dei questionari inviati dall’Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;

– l’omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni d’inizio, o variazione dell’attività ai fini IVA;

– l’anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza, sempre che la violazione non incida sull’imposta dovuta;

– le irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;

– la violazione, in campo IVA, degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti o non soggette ad imposta, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

– la detrazione dell’IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;

– l’irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode;

– l’omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, fatta salva l’ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l’istituto della remissione in bonis;

– la mancata iscrizione al VIES.

Irregolarità non sanabili

Non possono invece essere regolarizzate, per espessa previsione normativa, le violazioni formali afferenti ad ambiti impositivi diversi da quelli espressamente indicati dalla legge di Bilancio, ad esempio:

– violazioni formali inerenti l’imposta di registro e l’imposta di successione;

– con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure);

– per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;

– per le violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023).

Chi sono i Soggetti che possono accedere a questa Sanatoria?

Possono definire le suddette violazioni, tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica.

Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

Come si aderisce alla Sanatoria?

Come già detto, le irregolarità, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.

Il pagamento della somma dovuta è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente entro il:

– 31 marzo 2023;

– 31 marzo 2024.

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, con risoluzione n. 6/E/2023  (già sopra citata) è stato istituito il seguente codice tributo:

– “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24 il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”. Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno solare in cui sono state commesse le violazioni stesse. In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0102”, nel caso di pagamento della prima delle due rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nel suddetto campo va indicato il valore “0101”.

Perfezionamento della definizione agevolata.

E’ bene ricordare che l’avvenuto versamento dell’importo dovuto non è sufficiente al perfezionamento della procedura. Infatti, la regolarizzazione si perfeziona oltre che con il pagamento delle somme dovute anche con la rimozione, entro il 31 marzo 2024, delle irregolarità od omissioni. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il già menzionato termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato. L’eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

 

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